Il Notaio Annamaria Ferrucci risponde
Quesito:
Tizio e Caia contraggono matrimonio nel 2010 e non stipulano alcuna
convenzione matrimoniale. Nel 2012 i detti coniugi si separano. Con
dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile ed iscritta nei
Registri di matrimonio del Comune – ex art. 63, lettera g) e lettera f) del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 secondo cui devono essere iscritte le
dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro
riconciliazione ai sensi dell’art. 157 del Codice civile – i coniugi separati
hanno manifestato di essersi riconciliati nel 2015. Oggi i coniugi chiedono al
Notaio se sono coniugati in regime di separazione dei beni ovvero in regime
della comunione legale.
Risposta:
La riconciliazione tra coniugi comporta l'automatico ripristino
del regime patrimoniale precedentemente in essere tra le parti, e quindi del regime della comunione legale, non
avendo i coniugi diversamente scelto. Una volta rimossa la separazione con la
riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di
comunione originariamente adottato dai detti coniugi, con efficacia ex nunc, con
la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della
separazione. In buona sostanza, rimangono esclusi dal regime della comunione
legale gli acquisti effettuati in costanza di separazione. La comunione legale
troverà applicazione solo dal momento della riconciliazione, mentre per il periodo
precedente ad essa vigerà lo scioglimento della comunione legale, determinatosi
ex art. 191 a seguito della separazione personale tra coniugi (così anche Cass.
11 marzo 2021, n. 6820).