La riconciliazione tra coniugi e gli effetti sul regime patrimoniale - © Studio Notaio Annamaria Ferrucci | Giovinazzo e Bari | Puglia

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La riconciliazione tra coniugi e gli effetti sul regime patrimoniale
 
 
Il Notaio Annamaria Ferrucci risponde

Quesito: 
Tizio e Caia contraggono matrimonio nel 2010 e non stipulano alcuna convenzione matrimoniale. Nel 2012 i detti coniugi si separano. Con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile ed iscritta nei Registri di matrimonio del Comune – ex art. 63, lettera g) e lettera f) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 secondo cui devono essere iscritte le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell’art. 157 del Codice civile – i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati nel 2015. Oggi i coniugi chiedono al Notaio se sono coniugati in regime di separazione dei beni ovvero in regime della comunione legale.

Risposta:
La riconciliazione tra coniugi comporta l'automatico ripristino del regime patrimoniale precedentemente in essere tra le parti, e quindi del regime della comunione legale, non avendo i coniugi diversamente scelto. Una volta rimossa la separazione con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato dai detti coniugi, con efficacia ex nunc, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della separazione. In buona sostanza, rimangono esclusi dal regime della comunione legale gli acquisti effettuati in costanza di separazione. La comunione legale troverà applicazione solo dal momento della riconciliazione, mentre per il periodo precedente ad essa vigerà lo scioglimento della comunione legale, determinatosi ex art. 191 a seguito della separazione personale tra coniugi (così anche Cass. 11 marzo 2021, n. 6820).


 
 
 
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