Donazione di bene usucapito - © Studio Notaio Annamaria Ferrucci | Giovinazzo e Bari | Puglia

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Donazione di bene usucapito
 
 
Il Notaio Annamaria Ferrucci risponde

Quesito: 
È ammissibile l’atto di compravendita con il quale si trasferisce il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore ha esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento della usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario?

Risposta:
È astrattamente e giuridicamente possibile alienare un bene usucapito, prima dell’accertamento giudiziale, anche se non vanno sottovalutati i rischi per l’acquirente sia sul piano della certezza dell’acquisto del diritto, sia per quanto concerne la successiva circolazione del bene (così Cass., 05.02.2007, n. 2485; Cass., 26.11.1999, n. 13184; Cass., 07.08.2000, n. 10372; in senso contrario Cass., 12.11.1996, n. 9884). L’alienazione, infatti, presenta non pochi problemi concreti sul piano della tutela dell’acquirente che deve essere consapevole del rischio di evizione derivante dal mancato accertamento della avvenuta usucapione. L’acquirente deve essere a conoscenza che il venditore non ha un titolo di acquisto certo e verificabile e che di conseguenza esiste un margine di rischio collegato all’esercizio dell’azione di rivendica da parte del proprietario del bene risultante dai Registri Immobiliari.


 
 
 
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