Credito di Imposta per riacquisto prima casa - © Studio Notaio Annamaria Ferrucci | Giovinazzo e Bari | Puglia

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Credito di Imposta per riacquisto prima casa
 
 
Il Notaio Annamaria Ferrucci risponde

Quesito: 
Che cosa è il Credito di imposta per il Riacquisto di Prima Casa. Le formalità per la richiesta.

Risposta:
Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione dell'immobile  per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Tale credito sarà pari al valore minore tra l’imposta di registro o l’IVA sulla prima casa acquistata e l’imposta di registro o IVA della casa da acquistare. Il credito d’imposta di registro sulla prima casa è un’agevolazione personale che prevede la coincidenza tra il soggetto del primo acquisto e il soggetto del secondo acquisto, e non può essere ceduto a terzi. Inoltre, il credito d’imposta maturato non può essere superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto. (art. 7, comma 1 e 2, della legge n. 448/1998). Per fruire del credito di imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dell’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Il credito di imposta non spetta a) se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “Prima Casa”; b) se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti per godere delle agevolazioni “Prima Casa”; c) se venga ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “Prima Casa” e sia riacquistato non a titolo oneroso, ma a titolo gratuito, un altro immobile avente i requisiti per fruire del beneficio in esame; d) se il contribuente sia decaduto dalle agevolazioni “Prima Casa” in relazione al precedente acquisto, comportando ciò automaticamente oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito; e) se viene alienato un immobile pervenuto per successione o per donazione, ancorché sia stata a suo tempo acquistata dal donante o dal de cuius con le agevolazioni “Prima Casa”; f) se l’immobile alienato sia stato acquistato anteriormente alla introduzione nell’ordinamento della normativa agevolativa “Prima Casa” prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.


 
 
 
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