Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a
qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione dell'immobile
per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta
di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa
di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota
II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza
dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in
relazione al precedente acquisto agevolato (art. 7, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448). Tale credito sarà pari al valore minore
tra l’imposta di registro o l’IVA sulla prima casa acquistata e l’imposta di
registro o IVA della casa da acquistare. Il credito d’imposta di registro
sulla prima casa è un’agevolazione personale che prevede la
coincidenza tra il soggetto del primo acquisto e il soggetto del secondo
acquisto, e non può essere ceduto a terzi. Inoltre, il credito d’imposta
maturato non può essere superiore all’imposta dovuta per il secondo
acquisto. (art. 7, comma 1 e 2, della legge n. 448/1998). Per fruire del
credito di imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria
volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile,
specificando se intende utilizzarlo in detrazione dell’imposta di registro
dovuta per lo stipulando atto. Il credito di imposta non spetta a) se il
contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza
cioè usufruire del beneficio “Prima Casa”; b) se il nuovo immobile acquistato
non abbia i requisiti per godere delle agevolazioni “Prima Casa”; c) se venga
ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “Prima Casa” e sia
riacquistato non a titolo oneroso, ma a titolo gratuito, un altro immobile
avente i requisiti per fruire del beneficio in esame; d) se il contribuente sia
decaduto dalle agevolazioni “Prima Casa” in relazione al precedente acquisto,
comportando ciò automaticamente oltre al recupero delle imposte ordinarie e
delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito; e) se viene
alienato un immobile pervenuto per successione o per donazione, ancorché sia
stata a suo tempo acquistata dal donante o dal de cuius con le agevolazioni
“Prima Casa”; f) se l’immobile alienato sia stato acquistato anteriormente alla
introduzione nell’ordinamento della normativa agevolativa “Prima Casa” prevista
dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.